Art. 1.
(Modifiche all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

      1. All'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Qualora, a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergano elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di consiglieri o assessori, o su forme di condizionamento degli stessi, che determinano chiaramente uno stato di fatto nel quale il procedimento di formazione della volontà subisce alterazioni per effetto dell'interferenza di fattori, esterni al quadro degli enti locali, riconducibili alla criminalità organizzata, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, dispone la decadenza degli stessi. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di decadenza, sospende gli organi dalla carica ricoperta»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità

 

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organizzata del sindaco o presidente di provincia, o su un numero rilevante di consiglieri o assessori, o su forme di condizionamento degli stessi, che determinano chiaramente uno stato di fatto nel quale il procedimento di formazione della volontà subisce alterazioni per effetto dell'interferenza di fattori, esterni al quadro degli enti locali, riconducibili alla criminalità organizzata ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Il procedimento di scioglimento di cui ai commi 1 e 2 è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che riferisce le risultanze degli accertamenti svolti, che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento. La relazione non può fondarsi sull'analisi della legittimità degli atti amministrativi, a meno che la loro illegittimità sia finalizzata a favorire la criminalità organizzata. Qualora la relazione si fondi su rapporti di parentela o frequentazioni con soggetti

 

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contigui alla criminalità organizzata, la circostanza va valutata in relazione alle dimensioni dell'ente di cui si propone lo scioglimento»;

          d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Lo scioglimento dei consigli comunali o provinciali è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. II provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, con la relazione del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Ministro dell'interno non disponga diversamente per gravi motivi di sicurezza pubblica. Se il divieto di pubblicazione è parziale, la relazione del prefetto è pubblicata per le parti che non sono oggetto di divieto»;

          e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con la seconda tornata elettorale utile conseguente al decreto di scioglimento»;

          f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «6-bis. Quando, a seguito del procedimento di cui al comma 2, i collegamenti diretti o indiretti o i condizionamenti di cui al comma 1 e i conseguenti pregiudizievoli effetti sulla vita amministrativa dell'ente o sullo stato della sicurezza pubblica siano rilevati con riferimento a dirigenti, funzionari o dipendenti a qualunque titolo dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, assume in rapporto ai dirigenti, funzionari e dipendenti medesimi ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione ovvero la destinazione ad altra amministrazione, o ad altro ufficio o mansione

 

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nella medesima amministrazione. I provvedimenti conservano i loro effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, ovvero, nel caso in cui venga adottato anche il decreto di scioglimento del consiglio, per lo stesso periodo di tempo del decreto medesimo».